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Patente internazionale

Descrizione:

Guidare in Paesi UE
Per guidare nei Paesi dell'Unione Europea basta la patente italiana, non è necessario nient'altro. Per sapere quali sono i Paesi membri dell’UE si può consultare il sito http://europa.eu/

 

Guidare in Paesi extra - UE

Per guidare all'estero occorre fare riferimento agli accordi che l'Italia, anche come Paese membro dell'UE, ha allacciato con altri Paesi. Gli accordi internazionali stipulati in materia di patenti e documenti di guida dall'Italia sono sostanzialmente i seguenti:

Convenzione Internazionale di Parigi (1926)

Convenzione Internazionale di Ginevra (1949)

Convenzione Internazionale di Vienna (1968)

Queste convenzioni, anche se firmate molti anni fa, continuano a essere valide perché vengono periodicamente ratificate (confermate). Oltre agli accordi internazionali, l'Italia può stipulare con il singolo Paese un accordo bilaterale, che ha la stessa validità legale. Da quanto detto, si capisce bene come sia laborioso stabilire se la nostra Patente italiana è valida per guidare in un certo Paese estero, perché gli accordi variano in base a molti fattori e tenersi aggiornati sulla materia non rientra tra le competenze della nostra redazione.

Per viaggiare nei Paesi extraeuropei la casistica è varia. Grazie ad accordi bilaterali, può andar bene la nostra patente oppure può essere necessario un permesso internazionale di guida. Il consiglio che possiamo dare è quello di rivolgersi all'autoscuola più vicina per avere informazioni dettagliate e aggiornate in questo ambito.


Patente internazionale o permesso internazionale
Per molti Paesi extra - UE occorre avere la patente internazionale, per altri il permesso internazionale, oppure produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare. Tutti i documenti devono essere accompagnati dalla patente di guida in corso di validità.

Attualmente per la patente internazionale viene rilasciato il modello TT26 (e non più il modello 26 CTD) conforme al modello stabilito nella Convenzione sulla Circolazione Stradale firmata a Vienna nel 1968 (vedi foto). 

Questa patente internazionale vale 3 anni (non più 1 anno come nel caso del modello precedente - il "modello Ginevra") dopo la data del rilascio o alla data di scadenza di validità della patente nazionale di guida.

La richiesta va inoltrata all'UMC competente attraverso un'autoscuola di fiducia. 
Per ogni info si consiglia di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/ del Ministero degli esteri o di rivolgersi direttamente al Consolato del Paese di interesse (gli indirizzi sono disponibili sempre sul sito indicato prima).

LA PATENTE INTERNAZIONALE:

non è valida per la circolazione sul territorio della Repubblica italiana

è valida sui territori di ogni altra Parte contraente (le categorie di veicoli per la guida dei quali essa è valida sono stabilite alla fine del libretto)

non esonera in alcun modo il suo titolare dall'obbligo di conformarsi in ogni Stato in cui circola alle leggi e ai regolamenti relativi allo stabilirsi o all'esercitare una professione. In particolare, il permesso cessa di essere valido in uno Stato se il suo titolare vi stabilisce la propria residenza abituale.

IL PERMESSO INTERNAZIONALE:
è ancora necessario per quei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione di Vienna, come ad esempio il Giappone. Il permesso vale solo 1 anno e viene sempre rilasciato dagli UMC.

 

Driving Record
Negli Stati Uniti o in altri Paesi esteri, può essere richiesto, in particolari circostanze come il noleggio di un veicolo o il semplice prestito anche a titolo gratuito - un documento che attesti "la buona condotta" del conducente. Negli States tale documento è conosciuto come "driving record". La richiesta è legittima e, anche se in Italia ancora non se ne sente parlare, è probabile che presto si diffonderà anche qui per una maggiore tutela di chi cede un veicolo ad un terzo.

Il conducente italiano che deve recarsi all'estero e deve presentare il "driving record" ha a disposizione due strumenti: il primo, è quello di scaricare l'attestato di rischio della propria polizza RCA, che evidenzia la classe di rischio in cui è inserito, in base agli incidenti avuti ed il relativo grado di responsabilità. 
Il secondo, è quello di registrarsi al sito del Ministero dei Trasporti,  http://www.ilportaledellautomobilista.it, per accedere alla propria area personale e visionare il punteggio della propria patente. Nel riquadro, in basso, c’è il link per accedere all’estratto conto, che si potrà stampare in pdf o su carta. Il documento non tiene conto di tutte le infrazioni commesse, ma solo dei punti eventualmente decurtati dalla patente a seguito di violazioni particolarmente gravi, è comunque già indicativo della condotta del conducente e può assolvere alle funzioni del "driving record" di derivazione americana.